COSAP: natura e relativa giurisdizione

Natura del COSAP e relativa giurisdizione.
 
Il D. Lgs. 446 del 1997 ha riordinato la disciplina dei tributi locali, andando a sostituire alla Tassa per l’Occupazione permanente di Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.), prevista dal D.Lgs. 507 del 1993, il Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.). L’art. 12 della Legge n. 448 del 2001 ha modificato l’art. 2 del D.Lgs. 546 del 1992, recante disposizioni sul processo tributario, andando a specificare che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie”.
 
La Corte Costituzionale con la Sentenza n. 64 depositata il 14 marzo 2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 co. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, così come modificato dall’art. 3-bis del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, nella parte in cui stabilisce che appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall’art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni(Cost. 64/2008). 
 
La Corte Costituzionale, nella citata decisione, ha dapprima preso atto delle “numerose pronunce della Corte di cassazione”, che “ha costantemente dichiarato che le controversie attinenti al COSAP non hanno natura tributaria (ex multis, Cassazione, Sezioni Unite civili, nn. 25551, 13902, 1611 del 2007; n. 14864 del 2006; n. 1239 del 2005; n. 5462 del 2004; n. 12167 del 2003). In particolare, la Cassazione, dopo aver rilevato che il COSAP si applica in via alternativa al tributo denominato «tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche» (TOSAP), ha infatti precisato che detto canone, da un lato, «è stato concepito dal legislatore come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo (TOSAP) in luogo del quale può essere applicato» e, dall'altro, «risulta disegnato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici»” (Cost. 64/2008).
 
La stessa Corte Costituzionale ha poi chiarito che “il difetto della natura tributaria della controversia fa necessariamente venir meno il fondamento costituzionale della giurisdizione del giudice tributario, con la conseguenza che l'attribuzione a tale giudice della cognizione della suddetta controversia si risolve inevitabilmente nella creazione, costituzionalmente vietata, di un «nuovo» giudice speciale”, concludendo quindi che “dalla evidenziata esclusione della natura tributaria del COSAP discende, dunque, l'illegittimità costituzionale della norma denunciata, perché questa attribuisce alla giurisdizione tributaria la cognizione di controversie relative a prestazioni patrimoniali non tributarie e, pertanto, si risolve nella creazione di un giudice speciale vietato dal secondo comma dell'art. 102 Cost.” (Cost. 64/2008).
 
Risulta pertanto evidente la natura non tributaria del COSAP e la carenza di giurisdizione del Giudice Tributario.
 
Le controversie in materia di Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) ricadono nella previsione dell’art. 113 della Costituzione, che affida “la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi contro gli atti della pubblica amministrazione agli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa” e sono disciplinate dagli artt. 52 e 73 della Legge 1034 del 1971, che attribuiscono alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria “le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” e “le questioni attinenti a diritti patrimoniali consequenziali alla pronuncia di illegittimità dell’atto o provvedimento contro cui si ricorre”.
 
Le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione si sono pronunciate più volte sulla questione. Con l'Ordinanza n. 12167 del 19 agosto 2003, emessa a seguito di istanza per regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., hanno sancito il principio per cui “una volta accertata la natura di corrispettivo della concessione dell’uso di bene pubblico propria del COSAP, deve ritenersi che le controversie attinenti alla debenza di questo, a mente dell’art. 5 della Legge 1034 del 1971 [...], ricadono nell’ambito della competenza giurisdizionale del giudice ordinario e che, perciò, [...] deve essere dichiarata la giurisdizione di detto giudice”. Successivamente, con la Sentenza n. 1239 del 21 gennaio 2005, hanno confermato che “rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione delle controversie relative al canone di concessione (COSAP)” (si vedano anche le più recenti Cass. 3274/2006, Cass. 14864/2006 e Cass. 20074/2006). Da ultimo, con l’Ordinanza n. 7190 del 30 marzo 2011, hanno sancito il principio per cui “In tema di riparto di giurisdizione, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)” (conforme Cass. 28161/2008).
 
Pertanto, è chiaro che la competenza a giudicare su questioni relative a “indennità, canoni ed altri corrispettivi”, che vertono su diritti soggettivi pieni del cittadino, sia dell’A.G.O..
 
Roma, martedì 14/01/2014.
 
Visitatori: dal 19 ottobre 2009 (data di prima pubblicazione del sito). Ultimo aggiornamento il 22 dicembre 2021. Tutti i diritti sono riservati. Dedicato a Miano.