Condominio: la sospensione dell'uso dell'ascensore ai condomini morosi

Parere sulla sospensione dell'uso dell'ascensore ai condomini morosi.

In risposta al richiesto parere, mi pregio esporre quanto segue.

Il Codice civile, all’art. 1117, prevede espressamente l’ascensore tra le parti dell’edificio oggetto di proprietà comune e, nell’art. 1118 co. 2, nega la possibilità per il condomino di sottrarsi al contributo nelle spese per la conservazione delle cose comuni, anche se dovesse rinunciare al diritto sulle stesse.
Pertanto, gli ascensori non sono di proprietà comune dei soli condomini che li usano, ma anche di tutti quei condomini che non se ne servono, come per esempio quelli del pianterreno, sempre che il titolo non disponga diversamente. Infatti, la comproprietà dei condomini sulle parti e sulle cose comuni è indipendente dall’uso e dal godimento che ciascun condomino ne possa fare
Ne consegue che i condomini possono rinunciare a servirsi dell’ascensore, sottraendosi così al pagamento delle spese d’esercizio, se il contrario non risulta da un titolo, ma sono sempre tenuti a concorrere alle spese di manutenzione e di ricostruzione dell’impianto.

L’art. 63, co. 2, delle Disposizioni d’Attuazione del Codice Civile, prevede che “in caso di mora nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l’amministratore, se il regolamento di Condominio ne contiene l’autorizzazione, può sospendere al condomino moroso l’utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato”.
È pertanto possibile sospendere l’uso dell’ascensore, in caso di persistente morosità, a quei condomini che da un semestre siano in mora nel pagamento dei contributi, anche se questi contributi siano relativi ad altre causali, diverse da quelle relative all’uso dell’ascensore.
Tuttavia, solamente in presenza di espressa previsione da parte del regolamento di Condominio, l’amministratore è autorizzato a sospendere i servizi suscettibili di utilizzazione separata al condomino in mora da sei mesi. E nel periodo di sospensione da tale utilizzazione, in conseguenza di quanto sopra esposto, il condomino continuerà ad essere tenuto a concorrere alle spese di conservazione e di ricostruzione dell’impianto, ma, ovviamente, non a quelle di esercizio relative a tale periodo di sospensione.

Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, non si può far altro che riportarsi a quella che è la previsione del regolamento di Condominio, le cui norme sono le uniche che possono autorizzare alla sospensione dell’uso dell’ascensore ai condomini morosi. Solo nel caso in cui tale sospensione sia ivi prevista, l’amministratore potrà procedere a interdirne l’esercizio a tali condomini.

Roma, 28/05/2002.

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