IRAP per "piccoli" professionisti

L'I.R.A.P. per "piccoli" professionisti non è dovuta.

La Corte Costituzionale (con la Sentenza n. 156/2001) ha sancito il principio per cui, “nel caso di un’attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione – il cui accertamento costituisce questione di mero fatto – risulterà mancante il presupposto stesso dell’imposta sulle attività produttive, rappresentato, secondo l’art. 2, dall’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con la conseguente inapplicabilità dell’imposta stessa”.

La Suprema Corte di Cassazione (con la Sentenza n. 3678/2007) ha chiarito che “solo al cospetto di una struttura organizzativa esterna del lavoro autonomo” si legittima l’imposizione all’IRAP, che deve avere per oggetto “il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista nelle incombenze ordinarie”. Invece, “la ricchezza prodotta dall’impiego coordinato delle proprie facoltà mentali, attitudini e spirito d’iniziativa costituisce profitto esclusivamente derivante dalla capacità del professionista che come tale non può essere ritassato dopo aver scontato l’IRPEF quale reddito di lavoro autonomo”, “tanto è vero che le componenti passive della base imponibile sono computate nel calcolo del volume di affari assoggettato ad IRPEF” (in senso conforme anche la Sentenza n. 13810/2007).

Ancora la Suprema Corte di Cassazione (con la citata Sentenza n. 3678/2007) ha precisato che “gli elementi destinati ad assumere in concreto rilevanza nella definizione del contesto organizzativo ai fini dell’imposizione IRAP andranno per lo più rinvenuti in negativo, escludendosi il requisito occorrente a far scattare la soggettività passiva di imposta quando il risultato economico trovi ragione esclusivamente nella autoorganizzazione del professionista o comunque l’organizzazione da lui predisposta abbia incidenza marginale e non richieda necessità di coordinamento” (in senso conforme anche la Sentenza n. 13810/2007).

La Suprema Corte di Cassazione ha quindi sancito il principio di diritto per cui “l'esistenza di una autonoma organizzazione, costituente il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni, … non deve essere intesa in senso soggettivo, ma oggettivo, nel senso di esigere un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall'aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui” (con la Sentenza n. 3673/2007; si vedano inoltre, in senso conforme, la Sentenza n. 1414/2008) e poi quello per cui il requisito dell’autonoma organizzazione è presente solo quando il contribuente “impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui” (con la citata Sentenza n. 3678/2007; si vedano inoltre, in senso conforme, la Sentenza n. 21203/04 e le più recenti Sentenze nn. 3675/07, 5012/07, 5747/07, 6503/07, 8176/07, 2702/08, 26681/08), che sia strettamente funzionale all’esercizio dell’attività professionale (con le Sentenze nn. 20001/2009 e 5009/2007).

In tal senso si è ormai adeguata anche la stessa Agenzia delle Entrate, come confermato dalla Circolare n. 45/E del 13 giugno 2008, con cui ha anche stabilito il criterio minimo per la non assoggettabilità all’IRAP: “si ritiene che gli Uffici possano considerare non sussistente il presupposto dell`autonoma organizzazione e, quindi, non coltivare il contenzioso nei casi in cui l`artista o il professionista possa considerarsi contribuente minimo ai sensi del citato comma 96 dell`articolo 1 della legge finanziaria 2008, a prescindere dalla circostanza che lo stesso si sia avvalso o meno del relativo regime fiscale … Questi ultimi parametri possono essere utilizzati dagli uffici anche per i periodi di imposta antecedenti all`applicazione del nuovo regime dei contribuenti minimi”.

Risulta pertanto evidente che non possa essere sottoposto all’imposizione dell’IRAP il professionista che rientri nelle sopra definite fattispecie, in quanto ne difettano gli elementi costituitivi ed i presupposti impositivi.


Roma, 21 febbraio 2011.
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