La Corte Costituzionale (con la Sentenza n.
156/2001) ha sancito il principio per cui, “nel caso di un’attività
professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione – il
cui accertamento costituisce questione di mero fatto – risulterà mancante il
presupposto stesso dell’imposta sulle attività produttive, rappresentato,
secondo l’art. 2, dall’esercizio abituale di un’attività autonomamente
organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla
prestazione di servizi, con la conseguente inapplicabilità dell’imposta
stessa”.
La Suprema Corte di Cassazione (con la Sentenza
n. 3678/2007) ha chiarito che “solo al cospetto di una struttura
organizzativa esterna del lavoro autonomo” si legittima l’imposizione
all’IRAP, che deve avere per oggetto “il surplus di attività agevolata
dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista nelle
incombenze ordinarie”. Invece, “la ricchezza prodotta dall’impiego
coordinato delle proprie facoltà mentali, attitudini e spirito d’iniziativa
costituisce profitto esclusivamente derivante dalla capacità del professionista
che come tale non può essere ritassato dopo aver scontato l’IRPEF quale
reddito di lavoro autonomo”, “tanto è vero che le componenti passive della base
imponibile sono computate nel calcolo del volume di affari assoggettato ad
IRPEF” (in senso conforme anche la Sentenza n. 13810/2007).
Ancora la Suprema Corte di Cassazione (con la citata
Sentenza n. 3678/2007) ha precisato che “gli elementi destinati ad assumere in
concreto rilevanza nella definizione del contesto organizzativo ai fini
dell’imposizione IRAP andranno per lo più rinvenuti in negativo, escludendosi
il requisito occorrente a far scattare la soggettività passiva di imposta
quando il risultato economico trovi ragione esclusivamente nella autoorganizzazione
del professionista o comunque l’organizzazione da lui predisposta abbia
incidenza marginale e non richieda necessità di coordinamento” (in senso
conforme anche la Sentenza n. 13810/2007).
La Suprema Corte di Cassazione ha quindi sancito il
principio di diritto per cui “l'esistenza di una autonoma organizzazione,
costituente il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti
esercenti arti o professioni, … non deve essere intesa in senso soggettivo, ma oggettivo,
nel senso di esigere un apparato esterno alla persona del professionista e
distinto da lui, risultante dall'aggregazione di beni strumentali e/o di
lavoro altrui” (con la Sentenza n. 3673/2007; si vedano inoltre, in senso
conforme, la Sentenza n. 1414/2008) e poi quello per cui il requisito
dell’autonoma organizzazione è presente solo quando il contribuente “impieghi beni
strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio
dell’attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo
non occasionale di lavoro altrui” (con la citata Sentenza n. 3678/2007; si
vedano inoltre, in senso conforme, la Sentenza n. 21203/04 e le più recenti
Sentenze nn. 3675/07, 5012/07, 5747/07, 6503/07, 8176/07, 2702/08, 26681/08),
che sia strettamente funzionale all’esercizio dell’attività professionale (con
le Sentenze nn. 20001/2009 e 5009/2007).
In tal senso si è ormai adeguata anche la stessa Agenzia delle Entrate, come confermato
dalla Circolare n. 45/E del 13
giugno 2008, con cui ha
anche stabilito il criterio minimo per la non assoggettabilità all’IRAP: “si ritiene che gli Uffici possano
considerare non sussistente il presupposto dell`autonoma organizzazione
e, quindi, non coltivare il contenzioso nei casi in cui l`artista o il
professionista possa considerarsi contribuente minimo ai sensi
del citato comma 96 dell`articolo 1 della legge finanziaria 2008, a prescindere
dalla circostanza che lo stesso si sia avvalso o meno del relativo regime
fiscale … Questi ultimi parametri possono essere utilizzati dagli uffici anche
per i periodi di imposta antecedenti all`applicazione del nuovo regime dei contribuenti
minimi”.
Risulta pertanto evidente che non
possa essere sottoposto all’imposizione dell’IRAP il professionista che rientri nelle sopra definite fattispecie, in quanto ne difettano gli
elementi costituitivi ed i presupposti impositivi.
Roma, 21 febbraio 2011.