COSAP per griglie ed intercapedini

COSAP per griglie ed intercapedini.

In 15 anni di attività ho già ottenuto, a favore di vari Condomini e singoli proprietari miei assistiti, oltre 500 pronunce giudiziali che hanno sancito la non debenza del canone per l’occupazione permanente di spazi ed aeree pubbliche (C.O.S.A.P.) per griglie ed intercapedini.

I presupposti sui quali si basano le suddette pronunce favorevoli sono fondamentalmente tre: 1) la realizzazione delle griglie e delle intercapedini in sede di edificazione del fabbricato a seguito quindi di licenza edilizia in difetto di specifica concessione all'uso particolare; 2) la realizzazione delle griglie e delle intercapedini su area privata prima della data di acquisizione delle strade da parte del Comune; 3) il fatto che le griglie e le intercapedini sono porzioni del suolo stradale, o dello spazio sovrastante o sottostante, inglobate in opere edili complesse ed elementi inscindibili di un immobile diverso. È generalmente ritenuto sufficiente l’esistenza di uno di questi tre presupposti per dichiarare l’illegittimità di tale imposizione.

È quindi riconosciuta la legittima possibilità del Condominio o del singolo proprietario di non pagare più quanto richiesto dal Municipio e\o chiedere la restituzione di quanto sinora pagato.

Per quanto riguarda le richieste di pagamento inviate dal Municipio, il Condominio o proprietario può decidere di non pagare (limitatamente a ciò che concerne le griglie e le intercapedini, continuando invece a pagare l'eventuale richiesta per passi carrabili) ed attendere la notifica del relativo avviso formale di pagamento (inviato sempre dal Municipio ma per raccomandata a\r) e\o dell’eventuale successiva cartella di pagamento, per procedere poi con l'opposizione giudiziale nei termini di Legge.

Per quanto riguarda invece le eventuali azioni di rimborso, è possibile richiedere la restituzione di quanto pagato negli ultimi cinque anni: il riferimento per tale richiesta di rimborso è la data di pagamento e non l'annualità del COSAP. A tal fine, con le copie delle ricevute di pagamento, si potrà procedere con la relativa azione giudiziale. 

Per ulteriori chiarimenti e delucidazioni rinvio alle altre pubblicazioni presenti nella sezione "Articoli pubblicati" del presente sito od al "Modulo di contatto" qui a fianco.

Roma, martedì 14/01/2014 (aggiornamento venerdì 06/10/2017).
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